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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Il glossario dello scudo fiscale

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LA TERZA VERSIONE DELLO SCUDO
«Scudo ter» è la definizione con cui si indica lo scudo fiscale varato quest'anno, dopo quelli del 2001 e 2003. Consente di far riemergere capitali e patrimoni che si trovavano all'estero al 31 dicembre 2008 e non erano in regola con le norme sul monitoraggio dei capitali, né erano riportati nelle dichiarazioni dei redditi.

LA DISCIPLINA DAL RIMPATRIO
Per usare lo scudo è obbligatorio il rimpatrio (trasferimento fisico) delle somme derivanti da attività finanziarie e patrimoniali detenute in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (See). È prevista anche l'ipotesi di rimpatrio giuridico, se l'intermediario italiano assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività all'estero.

COME FUNZIONA LA REGOLARIZZAZIONE
Per far rientrare somme derivanti da attività detenute in uno dei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See) si può scegliere tra il rimpatrio o la regolarizzazione (le attività restano all'estero ma vengono pagate le tasse al Fisco italiano). Al momento questa possibilità è assicurata solo dai paesi della Ue e dalla Norvegia.

LA SANZIONE DEL 5 PER CENTO
La sanzione per chi beneficia dello scudo fiscale per far rientrare somme detenute illecitamente all'estero è pari al 5% del valore "scudato". Il meccanismo di calcolo prevede, infatti, un rendimento lordo presunto pari al 2% per cinque anni, sul quale viene applicata un'aliquota del 50% per anno che si trasforma in un prelievo del 5% sul capitale.

IL COMPITO DEGLI INTERMEDIARI
Gli intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, poste e fiduciarie) possono ricevere – dal 15 settembre al 15 aprile 2010 – le somme rimpatriate o regolarizzate. Intermediario e contribuente compilano una dichiarazione riservata (non trasmessa al Fisco) in cui riportano gli importi per i quali si utilizza lo scudo, garantendo l'anonimato del soggetto scudato.

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